Art. 3.

      1. All'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La documentazione relativa alla data e al luogo di nascita nonché alla cittadinanza, prevista dal comma 1, non deve riportare una data superiore a tre mesi se rilasciata in Italia e non superiore a sei mesi se rilasciata dal consolato territorialmente competente»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'ufficiale dello stato civile, quando lo ritiene necessario, procede, personalmente o tramite un funzionario delegato, all'audizione, congiunta o separata, dei futuri sposi. In caso di residenza all'estero di uno dei futuri sposi, l'ufficiale dello stato civile chiede all'autorità diplomatica o consolare territorialmente competente di procedere a tale audizione».